GUIDA AUTOCERTIFICAZIONE
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- Cos'e
l'autocertificazione
- Dichiarazioni che si
possono certificare
- Dov'è
utilizzabile
- Come funziona
- Cosa fare se non
viene accettata
-
Sottoscrizione,
autentica e
bollo
- Dichiarazioni non
veritiere
-
Altre
disposizioni:
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COS'E'
L'AUTOCERTIFICAZIONE

Consiste nella facoltà
riconosciuta ai cittadini di
presentare, in
sostituzione delle
tradizionali
certificazioni richieste,
propri stati e requisiti
personali, mediante
apposite dichiarazioni
sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma
non deve essere più
autenticata.
L'autocertificazione
sostituisce i certificati
senza che ci sia necessità
di presentare
successivamente il
certificato vero e
proprio. La pubblica
amministrazione ha
l'obbligo di accettarle,
riservandosi la
possibilità di controllo e
verifica in caso di
sussistenza di ragionevoli
dubbi sulla veridicità del
loro contenuto. Vi sono
pochi casi, nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione,
in cui devono essere
esibiti i tradizionali
certificati: pratiche per
contrarre matrimonio,
rapporti con l'autorità
giudiziaria, atti da
trasmettere
all'estero. |
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COSA SI PUO'
AUTOCERTIFICARE

Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni
sostitutive di
certificazioni:
* la data e il luogo
di nascita * la
residenza * la cittadinanza
* il godimento dei diritti
politici * lo stato civile
(celibe/nubile,
coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a) * lo
stato di famiglia *
l'esistenza in vita *
la nascita del figlio *
il decesso del coniuge,
dell'ascendente o del
discendente * la posizione agli
effetti degli obblighi
militari * l'iscrizione in
albi o elenchi tenuti
dalla pubblica
amministrazione *
titolo di studio o qualifica
professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di
abilitazione, di
formazione, di
aggiornamento e di
qualifica tecnica *
situazione reddituale ed
economica, anche ai
finidella concessionedi
benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali; assolvimento di
specifici obblighi
contributivi con
l'indicazione
dell'ammontare
corrisposto; assolvimento
di specifici obblighi
contributivi con
l'indicazione
dell'ammontare del tributo
assolto; possesso e numero
del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e
inerente
all'interessato. *
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e
categoria di pensione;
qualità di studente o di
casalinga * qualifica
di legale rappresentante
di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di
curatore e simili *
iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di
qualsiasi tipo * tutte le posizioni
relative all'adempimento
degli obblighi militari,
ecc. * di non aver
riportato condanne
penali * tutti i dati a
diretta conoscenza
dell'interessato contenuti
nei registri di stato
civileLe dichiarazioni di
cui sopra non richiedono
alcuna autenticazione da
parte del pubblico
ufficiale.
B) Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorietà
* Tutti gli stati, fatti a
qualità personali non
autocertificabili (non
ricompresi alla lettera "A"
precedentemente descritta)
possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
Si possono ad esempio
dichiarare: chi sono gli eredi;
la situazione di famiglia
originaria; la proprietà di un
immobile, ecc. La
dichiarazione che il dichiarante rende
nel proprio interesse può
riguardare anche stati,
fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta
conoscenza. La
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà,
non può contenere
manifestazioni di volontà
(impegni, rinunce,
accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una
procura. Qualora
risulti necessario
controllare la veridicità
delle dichiarazioni nel
caso in cui gli stati, i
fatti e le qualità personali
dichiarati siano
certificabili o
accertabili da parte della
pubblica amministrazione,
l'amministrazione
procedente entro quindici
giorni richiede
direttamente la
documentazione
all'amministrazione
competente. In questo
caso, per accelerare il
procedimento,
l'interessato può
trasmettere, anche
attraverso strumenti
informatici o telematici,
copia fotostatica, non
autenticata, dei
certificati in cui sia già
in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di
notorietà non richiedono
alcuna autenticazione da
parte del pubblico
ufficiale quando siano
contestuali ad una istanza.
In questo caso
l'interessato deve
presentare la
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di
notorietà: a)unitamente
alla copia non autenticata
di un documento di
riconoscimento (nel caso
di invio per posta o per via
telematica); b)firmarla
in presenza del dipendente
addetto a riceverla (nel caso
di presentazione
diretta).
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DOV'E'
UTILIZZABILE

L'autocertificazione e le
dichiarazioni sostitutive di
notorietà sono
utilizzabili solo nei
rapporti con le amministrazioni
pubbliche intendendo tutte
le Amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli
istituti e le scuole di
ogni ordine e grado, le
istituzioni universitarie,
le aziende e le
amministrazioni dello
Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni,
province, comuni e comunità
montane, I.A.C.P., camere
di commercio e qualsiasi altro
ente di diritto pubblico
(compresi gli enti pubblici
economici).Sono inoltre
utilizzabili nei rapporti
con imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di
pubblica utilità (Poste, ENEL,
Telecom, Aziende del Gas,
ecc.). L'autocertificazione
e le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di
notorietà non possono
essere utilizzate nei
rapporti fra privati o con
l'autorità giudiziaria nello
svolgimento di funzioni
giurisdizionali. |
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COME FUNZIONA

Per avvalersi
dell'autocertificazione
direttamente agli
sportelli degli uffici
pubblici, è necessario
prioritariamente
preoccuparsi di compilare
il modulo previsto che non è
soggetto ad alcuna
autenticazione, per quanto
concerne le dichiarazioni
sostitutive di
certificazioni
(autocertificazioni).
Per quanto riguarda la
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della
sottoscrizione (firma)
solo quando non sia contestuale
ad una istanza.
L'autentica della
sottoscrizione avviene
previa identificazione del
dichiarante da parte del
pubblico ufficiale
autenticante.
L'accertamento
dell'identità personale
del dichiarante può
avvenire in uno dei
seguenti modi:
a)conoscenza diretta da
parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due
idonei fidefacienti
conosciuti dal pubblico
ufficiale; c)esibizione di un
valido documento di
identità personale, munito
di fotografia, rilasciato
da una pubblica autorità. |
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COSA FARE SE
L'UFFICIALE RIFIUTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Il pubblico ufficiale o il
funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette
l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti
i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni
previste dall'art. 328 del
Codice penale e rischiano
di essere puniti per omissioni
o rifiuto di atti
d'ufficio.
Il
cittadino dovrà, in primo luogo,
accertare chi è il
responsabile della pratica
inoltrata, richiedendo nome,
cognome e qualifica,
inoltre è necessario
conoscere il numero di
protocollo della stessa e il tipo di
procedimento
attribuito.
Così
come la Pubblica
Amministrazione sa chi è
il suo interlocutore, il
cittadino, ha altrettanto
diritto di sapere chi segue
il procedimento che lo
riguarda e come risalire agli atti
relativi.
Ottenuti
i dati, il cittadino dovrà
richiedere, per iscritto,
le ragioni del mancato
accoglimento
dell'autocertificazione o
della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorietà segnalando
anche, per conoscenza, il
tesserino, con gli estremi
della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica
Amministrazione presso la
Prefettura del luogo in cui è
stata rifiutata
l'autocertificazione e
alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dip. Funzione
Pubblica - ROMA. La
richiesta deve essere redatta in
forma scritta. Se entro
trenta giorni dalla data della
richiesta, il pubblico
ufficiale o l'incaricato non
compie l'atto e non
risponde per esporre le
ragioni del ritardo/rifiuto,
scattano i presupposti per
le sanzioni della
reclusione fino a un anno
o della multa fino a due milioni
di lire. Il termine dei
trenta giorni decorre
dalla data di ricezione della
richiesta. La
procedibilità è d'ufficio, pertanto
non sono richieste
querele, istanze o
quant'altro. Quindi
colui che si vedrà rifiutata la
propria autocertificazione
o la dichiarazione
sostitutiva, si troverà
nelle condizioni di
denunciare semplicemente
l'omissione di atti
d'ufficio. |
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SOTTOSCRIZIONE, IMPOSTE DI
BOLLO E AUTENTICA DELLA
FIRMA

La legge istitutiva
dell'autocertificazione,
prevedeva che
l'autocertificazione
doveva essere sottoscritta
e autenticata. Con
l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre
2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione
della firma rimane solo
per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di
notorietà" quando la
stessa non è contenuta in
una istanza. Per le
dichiarazioni sostitutive di
certificazione
(autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma
delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere
eseguita dai seguenti pubblici
ufficiali: notai,
cancellieri, segretari
comunali e funzionari
incaricati dai sindaci,
anche di comuni diversi da
quello di residenza,
nonché dal funzionario
competente a ricevere la
documentazione e dal
funzionario incaricato dal
gestore di pubblici
servizi. l'autentica
della firma è soggetta ad
imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo
deve, peraltro, essere
corrisposta dal cittadino
quando comprova che l'uso
dell'atto è esente, per
legge, dall'imposta.
(Principali usi che
giustificano l'esenzione
dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni
familiari, leva militare,
iscrizioni liste di
collocamento, ecc. |
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DIOCHIARAZIONI NON
VERITIERE

Attenzione a non
effettuare dichiarazioni
non veritiere
L'amministrazione
pubblica, può provvedere
d'ufficio ad accertare la
veridicità di quanto
dichiarato dal
cittadino. E' evidente
che le norme, semplificando
l'azione amministrativa,
vogliono anche creare fra
Pubblica Amministrazione e
cittadino, rapporti di
fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di
dichiarazioni non
veritiere è, d'altra
parte, punito ai sensi del
codice penale e delle leggi
speciali in materia |
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ALTRE
DISPOSIZIONI
1)
LA NASCITA DI UN
FIGLIO

I genitori, o uno di essi,
possono dichiarare, entro 10
giorni dal parto, la
nascita del proprio figlio
presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è
avvenuta in altro Comune.
Si può anche
dichiarare: a) al
Direttore Sanitario del centro
di nascita (ospedale, casa
di cura), entro 3 giorni
dal parto; b) all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune
ove è nato il bambino, entro 10
giorni dal parto; c)
all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza del
padre quando questi abbia la
residenza in un Comune
diverso da quello della madre e
a condizione che ella
acconsenta, entro 10 giorni dal
parto.
2)
VALIDITA' DI
CERTIFICATI

Tutti i certificati
anagrafici, le
certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di
stato civile rilasciati dai
servizi demografici, hanno
validità 6 mesi dalla data di
rilascio. E' ammessa la
presentazione delle
certificazioni "scadute"
purché le informazioni
contenute nei certificati
stessi non siano variate.
In questo caso, basterà
apporre sul certificato una
dichiarazione non
autenticata, resa dal
titolare dello stesso, che attesti
che le informazioni
contenute nel certificato,
non hanno subito
variazioni dalla data di
rilascio. Ha validità
illimitata ogni
certificato non soggetto a
modificazione (ad es.:
certificati storici, di
morte, titolo di
studio).
3)
ESTRATTI DEGLI ATTI DI
STATO CIVILE

La
pubblica amministrazione, non
può richiedere estratti di
atti di stato civile al
cittadino, ma dovrà
procurarseli richiedendolo
direttamente all'ufficiale
di stato civile
competente.
4)
ACCERTAMENTI
D'UFFICIO

Le pubbliche
amministrazioni, non
possono richiedere ai
cittadini la produzione di
certificati attestanti
l'assenza di precedenti penali
e l'assenza di carichi
pendenti. Detti certificati,
devono essere accertati,
presso gli uffici
competenti, direttamente
dall'amministratore che
deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni
pubbliche, non possono
richiedere atti o certificati
concernenti fatti, stati o
qualità personali, che
risultino attestati in
documenti già in loro possesso o che
esse stesse siano tenute a
certificare.
5)
ACQUISIZIONE
DIRETTA DEI
CERTIFICATI

Qualora
l'interessato non intenda
o non sia in grado di utilizzare
le autodichiarazioni, i
certificati concernenti fatti,
stati o qualità personali
risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica
amministrazione, sono
sempre acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione
procedente, su semplice
indicazione da parte
dell'interessato della
specifica amministrazione che
conserva l'albo o il
registro.
6)
NON PIU' PREVISTA
L'AUTENTICAZIONE DELLA
FIRMA
 Nelle
istanze da produrre agli organi
della pubblica
amministrazione ed ai
gestori o esercenti di
pubblici servizi, non è
più necessaria l'autenticazione
della sottoscrizione
(firma), se l'interessato
appone la firma in presenza
del dipendente addetto a
riceverla, oppure se l'istanza
è presentata unitamente a
copia fotostatica,
ancorché non autenticata,
di un documento di
identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia
fotostatica del documento
di identità, possono
essere inviate per via
telematica. La sottoscrizione di
istanze non è soggetta ad
autenticazione anche nei
casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive
dell'atto di
notorietà.
7)
COPIE AUTENTICHE DI
PUBBLICAZIONI

L'interessato può
sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà,
dalla quale risulti la
conoscenza del fatto che
la copia della dichiarazione
allegata, è conforme
all'originale (per i
pubblici concorsi ha lo
stesso valore della copia
autentica). Se questa
dichiarazione è
contestuale ad una
istanza, la firma non va
autenticata.
8)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI

Nel caso in cui le
dichiarazioni sostitutive
siano presentate da
cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse
modalità previste per i
cittadini Italiani. I
cittadini extracomunitari,
residenti in Italia
secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico
della popolazione
residente, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica il 30 Maggio
1989, n. 233, possono utilizzare
le dichiarazioni
sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti
di comprovare stati, fatti e
qualità personali
certificabili o
attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati
italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA'
IN SOSTITUZIONE DEI
CERTIFICATI

In
occasione dell'accettazione
della domanda, è vietato
alle amministrazioni
pubbliche, ai gestori ed
agli esercenti di pubblici
servizi, richiedere
certificazioni che
attestino dati o qualità
già contenuti nel
documento di identità.
I dati relativi al
cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza,
attestati in documenti di
riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso
valore dei corrispondenti
certificati.
10)
PRODUZIONE DI COPIE
AUTENTICHE

La produzione di
atti e documenti, sono
pienamente equipollenti agli
originali.
L'autenticazione di un
documento, può essere effettuata
dal funzionario
competente, dal quale è
stato emesso l'originale, da
quello presso il quale
l'originale è depositato o
conservato, o da quello al
quale deve essere presentato il
documento, nonché da un
notaio, cancelliere,
segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal
sindaco. Nel caso in
cui si debba presentare
all'amministrazione copia
autentica di un documento,
l'autenticazione della
copia può essere fatta dal
responsabile del
procedimento o dal
dipendente competente a
ricevere la
documentazione, dietro
esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia
autentica può essere utilizzata
solo nel procedimento in
corso.
11)
PIU' SEMPLICE
PARTECIPARE AI
CONCORSI

E' abrogata
l'autenticazione della
firma per la presentazione delle
domande ai concorsi
pubblici, nonché ad esami
per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o
titoli culturali; non è
inoltre più previsto il
limite di età, tranne che per
alcuni casi particolari
previsti dalle singole
amministrazioni, in
relazione alla natura del
servizio. Sono
conseguentemente aboliti,
i titoli preferenziali
relativi all'età. Se
due o più candidati ottengono,
a conclusione delle
operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove
di esame, pari punteggio,
è preferito il candidato
più giovane di età.
12)
AUTENTICAZIONE DI
FOTOGRAFIA

La fotografia, può
essere autenticata
direttamente dall'ufficio
che rilascia il
certificato, purchè sia
presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto,
può essere effettuata solo se
richiesta espressamente da
una norma di legge
(passaporto,
patente).
13)
NOVITA' IN
MATERIA DI RILASCIO DELLE
CARTE D'IDENTITA' E
PASSAPORTO

La carta
di identità, può essere
rinnovata sei mesi prima
della scadenza. Nei
documenti di riconoscimento, non
è più necessaria
l'indicazione dello stato
civile, a meno che non lo richieda
espressamente
l'interessato. I
giovani in attesa di svolgere il
servizio di leva
obbligatorio, potranno
ottenere subito il rilascio
della carta di identità
e/o del passaporto; è
infatti abrogata la norma
che prevedeva il nulla osta
obbligatorio per il
rilascio del passaporto
e/o della carta di
identità.
14) FIRME DI PIU'
PERSONE
SEPARATAMENTE

I
documenti che richiedono la firma
di più persone, possono
essere sottoscritti anche
separatamente ed in
momenti
diversi.
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